Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 – Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)
(causa T‑161/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ilink – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 27, 36‑37, 48)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007‑4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Ilink Kommunikationssysteme GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo ilink, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42 – domanda n. 5120911
Decisione dell’esaminatore:
Parziale diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ilink Kommunikationssysteme GmbH è condannata alle spese.
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