Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – Accenture Global Services / UAMI – Silver Creek Properties (acsensa)
(causa T‑244/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo acsensa – Marchi comunitari e nazionali verbali e figurativi anteriori ACCENTURE e accenture – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 26)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 802/2008-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Accenture Global Services GmbH e la Silver Creek Properties SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Silver Creek Properties SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo “acsensa” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Accenture Global Services GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo tedesco ACCENTURE per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo ACCENTURE per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Accenture Global Services GmbH è condannata alle spese.
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