Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 — Kavaklidere-Europe / UAMI — Yakult Honsha (Yakut)
(causa T-276/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Yakut — Marchio comunitario figurativo anteriore Yakult — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Potere di ingiunzione — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 17)
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo Yakut e marchio figurativo Yakult [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 56-57)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 maggio 2009 (procedimento R 1396/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yakult Honsha Kabushiki Kaisha e la Kavaklidere-Europe.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Kavaklidere-Europe è condannata alle spese.
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