Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 –
Polonia / Commissione
(causa T-333/09)
«Feasr – “Modulazione” – Ripartizione tra gli Stati membri degli importi risparmiati – Distinzione fra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 – Solidarietà – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»
1. Atti delle istituzioni – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punti 34-37)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Feasr – Regolamento n. 73/2009 – Riduzione progressiva dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori – Regime di assegnazione degli importi derivanti dalla riduzione – Regime differenziato tra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Scopi – Rispetto del principio di solidarietà – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 9, § 2) (v. punti 39-49, 62-73)
3. Atti delle istituzioni – Interpretazione – Dichiarazioni di Stati membri inserite nel verbale del Consiglio – Considerazione – Inammissibilità in mancanza di riscontro nell’atto stesso (v. punto 53)
4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Feasr – Regolamento n. 73/2009 – Riduzione progressiva dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori – Regime di assegnazione degli importi derivanti dalla riduzione – Regime differenziato tra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Violazione del principio di non discriminazione – Stati che non si trovano nella stessa situazione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 9, § 2) (v. punti 78-83)
5. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Obbligo di motivazione – Regolamento di esecuzione – Riferimento al regolamento di base (Art. 223 TFUE) (v. punti 86-88)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/444/CE della Commissione, del 10 giugno 2009, relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (GU L 148, pag. 29), in quanto l’allegato I assegna agli Stati membri, per l’anno 2012, importi risultanti dalla modulazione conformemente all’articolo 9, numeri 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003(GU L 30, pag. 16).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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