Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 – Cybergun / UAMI – Umarex Sportwaffen (AK 47)
(causa T‑419/09)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo AK 47 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, n. 1) (v. punti 15-18)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, lett. c), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 37, 42-45)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 agosto 2009 (procedimento R 1101/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra l’Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG e la Cybergun SA.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio denominativo AK 47 per prodotti della classe 28 – marchio comunitario n. 4 528 378
Titolare del marchio comunitario:
Cybergum SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:
Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG
Decisione della divisione di annullamento:
Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Cybergun SA è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy