Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 giugno 2011 – ATB Norte / UAMI – Bricocenter Italia (BRICOCENTER)
(causa T‑480/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BRICOCENTER – Marchi comunitari figurativi anteriori ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro e CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 25, 33‑34, 57, 66‑67)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 settembre 2009 (procedimento R 1045/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione fra la ATB Norte, SL e la Bricocenter Italia Srl.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Bricocenter Italia Srl
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo BRICOCENTER per servizi della classe 35 - domanda di registrazione n.º4.935.185
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
ATB Norte, SL
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi figurativi comunitari anteriori ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro (n.º989.046) e CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro (n.º3.262.623) per servizi delle classi 35, 37 e 39
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell’opposizione
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 settembre 2009 (procedimento R 1045/2008‑4) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso della Bricocenter Italia Srl dinanzi alla commissione di ricorso relativamente ai servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», di cui alla domanda di marchio comunitario.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La ATB Norte, SL, la Bricocenter Italia e l’UAMI sopporteranno le spese rispettivamente sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
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