Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 giugno 2011 – ReValue Immobilienberatung / UAMI (ReValue)
(causa T‑487/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo ReValue – Diniego parziale della registrazione – Impedimento assoluto alla registrazione − Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario –Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 58, 69‑73)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 ottobre 2009 (procedimento R 531/2009‑4), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo ReValue come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
ReValue Immobilienberatung GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo «ReValue» per servizi delle classi 35, 36, 42 e 45 - domanda di registrazione n. 6 784 292
Decisione dell’esaminatore:
Diniego parziale di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ReValue Immobilienberatung GmbH è condannata alle spese.
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