Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Jager & Polacek / UAMI (REDTUBE)
(causa T‑488/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE – Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube – Mancato pagamento entro il termine della tassa di opposizione – Decisione che dichiara che l’opposizione si considera come non proposta – Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 – Tutela del legittimo affidamento – Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Procedimento ex parte – Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 – Regola 18 del regolamento n. 2868/95 – Natura giuridica di una comunicazione dell’UAMI che rende noto che un’opposizione è stata dichiarata ricevibile – Regola del parallelismo di forme e dell’actus contrarius – Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Procedimento di registrazione – Osservazioni dei terzi e opposizione – Mancato pagamento della tassa di opposizione (Regolamento della Commissione n. 2869/95, artt. 8, n. 3, e 8, n. 4) (v. punti 38-41, 44-49)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jager & Polacek GmbH e la RT Mediasolutions s.r.o.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
RT Mediasolutions s.r.o.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo REDTUBE per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 – domanda di registrazione n. 6096309
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Jager & Polacek GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio non registrato Redtube
Decisione della divisione di opposizione:
L’opposizione si considera non proposta
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese.
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