Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2012 —
Meda Pharma / UAMI — Nycomed (ALLERNIL)
(cause riunite T-492/09 e T-147/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ALLERNIL — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLERNIL — Marchio denominativo nazionale anteriore ALLERGODIL — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 52)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2009 (procedimenti R 1386/2007-4 e R 697/2007-4), relative ad un procedimento d’opposizione tra la Meda Pharma GmbH & Co. KG e la Nycomed GmbH.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
La Meda Pharma GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative alle cause T-492/09 e T-147/10.
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