Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 – Cybergun / UAMI – Umarex Sportwaffen (AK 47)
(causa T‑503/09)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo AK 47 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, lett. c), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 18, 23-29)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2009 (procedimento R 645/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra l’Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG e la Cybergun SA.
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Marchio denominativo AK 47, per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 38 (marchio comunitario n. 3 249 381)
Titolare del marchio comunitario:
Cybergum SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:
Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG
Decisione della divisione di annullamento
Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Cybergun SA è condannata alle spese.
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