Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 – Baena Grupo / UAMI – Neuman e Galdeano del Sel (Personaggio seduto)
(causa T‑513/09)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un personaggio seduto – Marchio comunitario figurativo anteriore – Motivo di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Artt. 6 e 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002»
Disegni e modelli comunitari – Motivi di nullità – Assenza di carattere individuale – Confronto tra l’impressione complessiva prodotta dal disegno o modello contestato e quella prodotta dal disegno o modello anteriore [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, e 25, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑26)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 14 ottobre 2009 (procedimento R 1323/2008‑3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra i sigg. Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel, da un lato, e la José Manuel Baena Grupo, SA, dall’altro.
Dati della causa
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:
Modello comunitario registrato n. 000426895‑0002 per i seguenti prodotti: «ornamento per magliette, ornamento per berretti a visiera, ornamento per autoadesivi, ornamento per stampati, compreso materiale pubblicitario»
Titolare del disegno o modello comunitario:
José Manuel Baena Grupo, SA
Richiedenti la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario:
Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel
Marchio, disegno o modello del richiedente la dichiarazione di nullità:
Marchio figurativo comunitario n. 1312651, per prodotti delle classi 25, 28 e 32 della classificazione di Nizza
Decisione della divisione di annullamento del dipartimento «Disegni e modelli»:
Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del disegno o modello
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione impugnata e, in base alle competenze ad essa attribuite dall’art. 60, n. 1, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, decisione della controversia nel merito e dichiarazione di nullità del modello comunitario
Dispositivo
1)
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 ottobre 2009 (procedimento R 1323/2008‑3) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla José Manuel Baena Grupo, SA. I sigg. Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel sopporteranno le proprie spese.
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