7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/49
Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 16 gennaio 2009 avverso la sentenza pronunciata il 4 novembre 2008 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione
(Causa T-20/09 P)
(2009/C 55/87)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, C. Berardis-Kayser, agente, J. Currall, agente)
Altra parte nel procedimento: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata.
—
Rinviare la causa davanti al TFP affinché statuisca sugli altri motivi del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 4 novembre 2008, che ha annullato la decisione della ricorrente del 30 maggio 2005, che ha obbligato il ricorrente in primo grado a sospendere il proprio servizio a causa della sua invalidità, constatata dalla Commissione d'Invalidità. Il TFP ha fissato inoltre la somma di 3 000 EUR come risarcimento per il pregiudizio morale subito.
L'annullamento riposa esclusivamente sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla carenza di motivazione.
A questo riguardo la ricorrente osserva che, pervenendo a questo risultato, il giudice di primo grado ha commesso degli errori di diritto concludendo, in sostanza, che i medici intervenuti in una procedura di invalidità fondata sugli articolo 53, 59 e 78 dello Statuto devono fornire, in appoggio alle loro conclusioni, una motivazione analoga a quella richiesta nelle procedure per malattia professionale o incidente ai sensi dell'articolo 73. Cosi facendo, sempre secondo la Commissione, il TFP ha confuso le due procedure con la conseguenza di appesantire ingiustificatamente le procedure di invalidità.
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