21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/49
Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Johnson & Johnson/UAMI — Simca (YourCare)
(Causa T-25/09)
(2009/C 69/108)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Johnson & Johnson GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. A. Gérard)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simca Srl (Cesano Boscone, (MI))
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2008, caso R 175/2008-1;
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Accogliere l'opposizione e respingere la domanda di registrazione n. 4 584 587 per il marchio figurativo «YourCare», e
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Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «YourCare» per prodotti delle classi 3, 8 e 21.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo«Young Care», registrazione in Germania n. 2 913 574 per prodotti delle classi 3 e 5; marchio figurativo «bebe young care», registrazione in Germania n. 30 416 018 per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44; marchio denominativo «Young Care», registrazione in Germania n. 30 414 452 per prodotti della classe 21.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integralmente dell'opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che non sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione; violazione dell'art. 74, n. 1, del menzionato regolamento, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di elementi probatori fattuali prodotti dalla ricorrente.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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