21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/50
Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)
(Causa T-29/09)
(2009/C 69/109)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente Easycamp BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Beijer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oase Outdoors ApS (Give, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 853/2007-1 e R 916/2007-1;
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autorizzare la ricorrente a continuare ad utilizzare il marchio comunitario — domanda di registrazione n. 3 188 943, per servizi della classe 43, e
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condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EASYCAMP», per servizi delle classi 39, 41 e 43.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione danese n. 199 903 355 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione tedesca n. 39 910 614 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Benelux n. 944 316 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 191 370 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; segno non registrato «easy camp» usato in Danimarca e nel Regno Unito.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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