4.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 82/32
Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)
(Causa T-41/09)
(2009/C 82/56)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hipp & Co KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des Produits Nestlé, SA (Vevey, Svizzera)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2008, nel procedimento R 1790/2008-2; e
—
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Bebio» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale del marchio n. 187 436 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30; registrazione comunitaria del marchio n. 3 043 387 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
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