1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/18
Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)
(Causa T-55/09)
2009/C 102/30
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daniel Swarovski (Volders, Austria) (rappresentante: avv. R. Küppers)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swarovski AG (Triesen, Liechtenstein)
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 9 novembre 2008, procedimento R 348/2008-1;
—
respingere il ricorso;
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condannare l’altra parte alle spese del procedimento, comprese le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Daniel Swarovski Privat» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 e 44 (domanda n. 3 981 099)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Swarovski AG
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «DANIEL SWAROVSKI» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 21, 25 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 133); il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti e servizi delle classi 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 091); il marchio denominativo «Swarovski» per servizi della classe 36 (marchio denominativo austriaco n. 218 795); il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti delle classi 11, 16, 21 e 34 (marchio denominativo austriaco n. 96 389) e il marchio denominativo «Swarovski» per prodotti delle classi 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 e 26 (registrazione internazionale per l’Italia n. 528 189)
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, non verrebbe arrecato il necessario pregiudizio ai marchi anteriori e, inoltre, la portata della tutela dei marchi anteriori sarebbe stata determinata in modo errato
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag 1).
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