16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/36
Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Química Atlântica/Commissione
(Causa T-71/09)
2009/C 113/74
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Química Atlântica (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Teixeira Alves)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Commissione era tenuta a prendere le misure di armonizzazione dei criteri di classificazione e di tassazione del fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia;
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dichiarare che tale omissione della Commissione ha determinato sostanziali differenze di tassazione delle merci dichiarate in Portogallo rispetto a quelle dichiarate negli altri Stati membri e, per ragioni di contiguità geografica, hanno operatori in concorrenza con quelli che hanno dichiarato tali merci in Portogallo;
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ordinare alla Commissione di adottare le misure di armonizzazione di classificazione tariffaria del fosfato dicalcico;
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ordinare alla Commissione di tener conto del fatto che il fosfato è un prodotto inorganico ottenuto sulla base della reazione chimica risultante dall’aggiunta di un acido a minerali, ragion per cui la sua classificazione nei primi ventiquattro capitoli della Tariffa doganale comune è esclusa a priori;
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ordinare alla Commissione di adottare le misure che garantiscano l’armonizzazione della classificazione operata nei singoli Stati membri nel rispetto di adeguati criteri di interpretazione;
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dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso dei dazi doganali da essa pagati oltre quelli risultanti dall’applicazione della voce della Tariffa doganale 2835 52 90;
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condannare la Commissione alle spese del procedimento nonché a quelle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente, vale a dire le spese di trasporto, di soggiorno, nonché quelle inerenti agli onorari dei difensori.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente commercializza fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia che, sino al 1994, essa dichiarava in dogana con la designazione di Idrogeno-ortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) nella sottovoce tariffaria 2835 52 90 della NC. Le autorità doganali portoghesi imponevano peraltro che il fosfato dicalcico venisse dichiarato nella voce tariffaria della NC 2309 90 98, «preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali — altri», soggetto a tassazione ben più elevata. Per contro, in Francia, nel Regno Unito e in Spagna, paesi che assorbono la quasi totalità del fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia nell’Unione europea, il prodotto medesimo viene classificato nella voce tariffaria 2835 52 90 a tasso zero.
La ricorrente ha chiesto alla Commissione di adottare misure di armonizzazione di classificazione tariffaria del fosfato dicalcico, senza che la Commissione abbia peraltro mai reagito. La Commissione rinvia l’adozione di una decisione sull’armonizzazione del fosfato dicalcico dal 2005. Nel dicembre del 2008 la Commissione ha adottato un atto espresso, di contenuto negativo, consistente, da un lato, nel dichiarare che la classificazione del fosfato dicalcico nella voce tariffaria 2309 è costante e uniforme nei singoli Stati membri con il conseguente diniego, dall’altro, di misure di uniformizzazione della classificazione. La Commissione è in possesso di documenti autentici che dimostrano che il fosfato dicalcico importato dalla Tunisia, maggiore fornitore comunitario, viene classificato in Francia e in Spagna sotto la voce tariffaria 2835 25 90 ed è senz’altro in grado di accertare che il Regno Unito, segnatamente, segue la stessa classificazione. È solo parzialmente vera l’affermazione secondo cui non vi sarebbero problemi di classificazione del fosfato dicalcico in altri Stati membri, poiché si omette di dire che tali altri Stati membri non importano fosfato dicalcico dalla Tunisia. La Commissione avrebbe dovuto verificare che il fosfato dicalcico proveniente dalla Tunisia presentava una composizione analoga ai suoi succedanei, importati da altri paesi, cosa che non è stata fatta, malgrado la Commissione fosse a conoscenza dell’esistenza di una domanda di informazione tariffarie vincolanti in Francia. La risposta della Commissione alle denunce della ricorrente determina differenze di classificazione tariffaria come tali necessariamente erronee, fondandosi su premesse erronee, e la Commissione non ha adottato, in definitiva, alcuna misura di armonizzazione dei criteri di classificazione, mantenendo la situazione di indeterminatezza precedentemente esistente.
I giudici portoghesi hanno confermato le decisioni delle autorità doganali portoghesi, senza disporre il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, pur essendovi tenuti. In tutti gli Stati membri che importano fosfato dicalcico dalla Tunisia, la merce viene dichiarata sotto la voce tariffaria 2835 52 90. Tale differenza di classificazione tariffaria, che si ripercuote sulla tassazione, ha escluso la ricorrente dal mercato spagnolo, in cui il fosfato dicalcico è esente da dazi, essendo classificato nella voce tariffaria 2535 52 90.
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