1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/28
Impugnazione proposta il 23 febbraio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione
(Causa T-80/09 P)
2009/C 102/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Q (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05, nella parte in cui accoglie il secondo motivo relativo all’illegittimità del rifiuto implicito di adottare una misura di allontanamento, nonché le conclusioni volte ad ottenere un risarcimento in relazione alla misura di allontanamento e per violazione del dovere di sollecitudine;
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respingere il ricorso proposto da Q dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, causa F-52/05, nella parte in cui è stato accolto da detto Tribunale;
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statuire come di diritto sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché dell’impugnazione;
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in subordine:
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 dicembre 2008, causa F-52/05;
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rimettere la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
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riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 9 dicembre 2008, pronunciata nella causa F-52/05, Q/Commissione, con la quale il TFP ha annullato la decisione della Commissione di respingere la domanda di assistenza presentata da Q riguardo ad asserite molestie psicologiche, poiché essa non aveva adottato misure provvisorie di allontanamento, e ha condannato la Commissione a versare a Q la somma di EUR 18 000 a titolo di risarcimento danni.
A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce due motivi, relativi a:
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un errore di diritto nel dichiarare che una «certa violazione del dovere di sollecitudine» costituiva un comportamento illegittimo determinante il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Commissione, in quanto i) la violazione del dovere di sollecitudine non sarebbe sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione e ii) il TFP avrebbe dichiarato che sussisteva una violazione di tale dovere di sollecitudine laddove non si riscontravano molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;
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un errore di diritto nel dichiarare che il rifiuto implicito di adottare una misura di allontanamento comportava il sorgere della responsabilità per fatto illecito della Commissione, in quanto il TFP avrebbe omesso di verificare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.
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