16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/41
Ricorso proposto il 17 marzo 2009 — Rintisch/UAMI — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)
(Causa T-109/09)
2009/C 113/82
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottropp, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Francia)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2009, procedimento R 1660/2007-4; e
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condannare l'UAMI alle spese
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTIVITAL», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — domanda di registrazione n. 4 843 331
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del nome commerciale «PROTITOP» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32; registrazione comunitaria del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 5 e 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe valutato il merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non avrebbe esercitato il potere discrezionale o, quantomeno, non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore, non avendo preso in considerazione documenti e prove forniti dal ricorrente.
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