16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/41
Ricorso proposto il 19 marzo 2009 — Icebreaker/UAMI — Gilmar (ICEBREAKER)
(Causa T-112/09)
2009/C 113/83
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Icebreaker Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentante: avv. L. Prehn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Rimini)
Conclusioni della ricorrente
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Riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2009, procedimento R 1536/2007 4, e accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario interessato per prodotti appartenenti alla classe 25; e
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condanna dell’UAMI alle spese di procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ICEBREAKER», per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 — domanda di registrazione n. 3 205 523
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo italiano «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo internazionale «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo spagnolo «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano «ICE», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo internazionale «ICE», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che ricorra un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
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