6.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/17
Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)
(Causa T-124/09)
2009/C 129/29
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego, Italia) (rappresentanti: P. Perani, avvocato, P. Pozzi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Roncato Srl (Campodarsego, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, nei procedimenti R 237/2008-1 e R 263/2008-1, resa in data 23 gennaio 2009 e notificata in data 30 gennaio 2009;
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Condannare la parte convenuta e la parte controinteressata al rimborso delle spese del presente procedimento, nonché di quello svoltosi innanzi alla Commissione di Ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: RONCATO SrL.
Marchio comunitario interessato: Marchio verbale “CARLO RONCATO” (domanda di registrazione n. 4 631 719), per prodotto nelle classi 3, 9 e 14.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo italiano “RV RONCATO” (n. 662 773), marchio verbale italiano “RONCATO” (n. 510 528) e marchi figurativi italiani “RV RONCATO”, non registrati.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigettare l’opposizione ad accogliere la domanda di registrazione nella sua totalità.
Motivi dedotti: Errata applicazione dell’articolo 8, paragrafi quattro e cinque, del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.
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