6.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/17
Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Gruener Janura AG/UAMI — Centum Aqua Marketing (HUNDERTWASSER)
(Causa T-125/09)
2009/C 129/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gruener Janura AG (rappresentante: P. Endres, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centum Aqua Marketing GmbH (Magdeburg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Respingere la domanda di registrazione n. 4491891 del marchio «Hundertwasser» per i seguenti prodotti e servizi:
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classe 20: prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;
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classe 30: zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; dolciumi, zucchero filato;
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classe 31: prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto; prodotti dell'agricoltura biologica, fiori, composizioni, composizioni di piante, composizioni di piante in contenitori;
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classe 35: pubblicità, piani di marketing;
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classe 39: trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi, visite guidate di mostre, città e palazzi, offerte turistiche, viaggi «tutto compreso».
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Condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Centum Aqua Marketing GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 20, 25, 30, 31, 32, 35, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 4 491 891)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 3, 16, 19, 24, 25, 27, 32 e 33 (marchio comunitario n. 1 825 629) e il marchio denominativo «HUNDERTWASSER» per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 19, 21, 24, 41 e 42 (marchio comunitario n. 1 931 393)
Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e parziale accoglimento del ricorso, nonché parziale rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
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