6.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 129/19
Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Epcos/UAMI — Epcos Sistemas (EPCOS)
(Causa T-132/09)
2009/C 129/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Epcos AG (Monaco, Germania) (rappresentante: L. von Zumbusch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Epco Sistemas, SL (Constanti, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 19 gennaio 2009, R 1088/2008-2;
—
annullare la decisione della divisione di opposizione 22 maggio 2008, n. B 979 767, relativa all'opposizione, nella parte in cui questa è stata accolta relativamente ai prodotti «termistori NTC», «termistori PTC» e «sensori», e respingere integralmente l'opposizione;
—
condannare il convenuto o l'opponente alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EPCOS», per prodotti delle classi 6 e 9 (domanda di registrazione n. 4 133 799)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Epco Sistemas, SL
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo spagnolo «E epco SISTEMAS», per prodotti della classe 9
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e della regola 19, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 (1), poiché il marchio opposto non è stato utilizzato negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del marchio richiesto e sussiste rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)
Full & Egal Universal Law Academy