4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/40
Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Muñoz Arraiza/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)
(Causa T-138/09)
2009/C 153/79
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Spagna)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 29 gennaio 2009 nel procedimento R 721/2008-2, consentendo la registrazione del marchio comunitario richiesto “RIOJAVINA” (marchio denominativo) nelle classi 29, 30 e 35;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “RIOJAVINA” (domanda di registrazione n. 4 121 621), per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: svariati marchi registrati, fra i quali va segnalato il marchio figurativo “RIOJA” (n. 226 118), per prodotti della classe 32, e il marchio figurativo internazionale “RIJOA” (n. 655 291), per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: errata applicazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, sul marchio comunitario GU 1994, L 11, pag. 1) (sostituito dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1).
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