4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/41
Impugnazione proposta l’8 aprile 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 gennaio 2009, causa F-98/07, Petrilli/Commissione
(Causa T-143/09 P)
2009/C 153/80
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgio)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 gennaio 2009, causa F-98/07, Petrilli, e
—
dichiarare che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento e a quello proposto quello dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la Commissione domanda l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 29 gennaio 2009, causa F-98/07, Petrilli/Commissione, con cui il TFP ha annullato la decisione della Commissione 20 luglio 2007, che respingeva la domanda di proroga di un contratto quale agente contrattuale relativamente all’interessata.
A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce tre motivi relativi:
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alla circostanza che, secondo la Commissione, il TFP avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso, considerato che la decisione annullata non avrebbe effettivamente riesaminato e approfondito la situazione personale dell’interessata;
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ad un errore di diritto, dal momento che il TFP ha dichiarato che la regola dei sei anni contenuta nella decisione 28 aprile, C(2004)1597/6, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione (1) viola l’art. 88 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
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ad un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che l’illegittimità della regola dei sei anni è di per sé sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, senza verificare inoltre che la Commissione avrebbe, in modo grave e manifesto, violato il suo ampio potere di valutazione discrezionale nell’interesse del servizio non avendo rinnovato il contratto dell’interessata.
(1) Pubblicato nelle Informazioni amministrative, n. 75-2004, del 24 giugno 2004.
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