20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/53
Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio
(Causa T-150/09)
2009/C 141/109
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1) fondandosi sull’asserita violazione dell’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento n. 384/96 (2) e su un manifesto errore di valutazione dei fatti commesso nel respingere la domanda del ricorrente volta ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (il cosiddetto «market economy treatment», abbreviato con l’acronimo «MET»).
La ricorrente solleva, in primo luogo, che la Commissione non ha adottato una decisione in merito a detta domanda entro i termini previsti dall’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 384/96. Essa evidenzia che, nell’adottare una decisione in merito a detta domanda dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste nel questionario antidumping, la Commissione ha violato gli obblighi su di essa incombenti in forza della disposizione summenzionata, volta a garantire che la questione se un produttore soddisfi i requisiti per ottenere detto status non sia decisa in base agli effetti della stessa sul calcolo del margine di dumping.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che il costo dei principali mezzi di produzione, le vergelle di acciaio, non riflette il valore di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c) del regolamento (CE) n. 384/96. Essa afferma che tale errore manifesto di valutazione è attribuibile alla violazione degli obblighi di diligenza e buona amministrazione da parte della Commissione e del Consiglio, in quanto essi non hanno esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi di prova forniti.
Infine, la ricorrente rileva che l’interpretazione data dal Consiglio all’art. 2, n. 7, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 384/96 è inammissibile e viola quindi detta disposizione. Inoltre, la ricorrente ritiene che l’interpretazione data dal Consiglio all’art. 2, n. 7, lett. b) e c) non solo ometta di prendere in considerazione il fatto che le valutazioni in merito allo status di impresa operante in economia di mercato devono essere effettuate a livello della singola impresa determinata, ma imponga inoltre un onere della prova insostenibile. In aggiunta, poiché l’interpretazione del Consiglio, a parere della ricorrente, rende superflua la possibilità, prevista dall’art. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di adeguare i costi di produzione che risultino distorti a causa di una particolare situazione del mercato, esso è venuto meno all’obbligo di interpretare le disposizioni comunitarie conformemente al loro contesto e allo scopo da esse perseguito.
(1) GU L 29, pag. 1
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)
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