18.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 167/15
Ricorso proposto il 5 maggio 2009 — Z/Commissione
(Causa T-173/09)
2009/C 167/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Z (Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Grau e N. Jäger)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
—
Consentire al ricorrente, mediante l’accesso agli atti del procedimento relativo al caso COMP/39.406 — «tubi marini» — e, in particolare, mediante l’offerta in copia della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, con la quale è stata inflitta un’ammenda alla Dunlop Oil & Marine, alla ContiTech AG e alla Continental AG per l’asserita partecipazione al cartello sui tubi marini tra il 1986 e il 2007, di verificare se egli venga menzionato nominativamente nella decisione di cui trattasi e, in caso affermativo, in quale contesto materiale il suo nome venga di volta in volta menzionato, in particolare in quale misura la decisione della Commissione contenga accertamenti in merito alla sua persona rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza o del diritto penale;
—
eliminare, con modalità da specificare ulteriormente dopo che è stato garantito l’accesso agli atti, ogni menzione del suo nome, e particolarmente gli accertamenti in merito alla sua persona rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza o del diritto penale, contenuti nella decisione della Commissione 28 gennaio 2009, con la quale è stata inflitta un’ammenda alla Dunlop Oil & Marine, alla ContiTech AG e alla Continental AG per l’asserita partecipazione al cartello sui tubi marini tra il 1986 e il 2007;
—
omettere, nella versione della decisione destinata alla pubblicazione, la menzione del suo nome nonché ogni riferimento alla sua persona;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 5 marzo 2009 che gli nega l’accesso ai documenti del fascicolo del procedimento COMP/39.406 — Tubi marini. Il ricorrente chiede inoltre che, nella decisione della Commissione 28 gennaio 2009 relativa a tale caso, vengano eliminati eventuali riferimenti alla sua persona e che non si facciano riferimenti alla sua persona nella versione della decisione destinata alla pubblicazione.
A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce che il diritto di ottenere l’accesso al fascicolo e la cancellazione di ogni riferimento alla sua persona consegue da elementari diritti fondamentali in materia processuale, segnatamente il diritto ad essere ascoltato e il diritto di accesso agli atti, nonché dal principio della presunzione di non colpevolezza. Il diritto di accesso al fascicolo deriverebbe, inoltre, dal diritto del pubblico di accedere ai documenti della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
Full & Egal Universal Law Academy