4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/48
Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Complejo Agrícola/Commissione
(Causa T-174/09)
2009/C 153/91
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Complejo Agrícola SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Menéndez Menéndez e G. Yanguas Montero)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
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annullare parzialmente l’art. 1, in collegamento con l’Allegato 1 della decisione della Commissione europea 12 dicembre 2008, 2009/95/CE (1) laddove concerne la dichiarazione del sito di importanza comunitaria “Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz” codice ES6120015 (SIC “Acebuchales”) e ripristinare nel pieno esercizio del diritto di proprietà la COMPLEJO AGRÍCOLA relativamente alla parte del suo fondo ove non sono presenti i valori ambientali idonei a farla dichiarare sito di importanza comunitaria (“SIC”);
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento approva un secondo elenco aggiornato di SIC per la regione biogeografica mediterranea, in conformità di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2). Fra i SIC dichiarati e confermati nella decisione impugnata si annovera il SIC di Acebuchales, che ha un’estensione pari a ha 26 475,31 e con le seguenti coordinate: longitudine 5°57′4″W e latitudine 36°24′2″.
Ai sensi della decisione impugnata una superficie pari a ha 1 759 del fondo di cui la ricorrente è proprietaria (in prosieguo: il “Fondo”) si trova inclusa nel SIC Acebuchales. Dal momento della dichiarazione del SIC Acebuchales a tale area di terreno viene applicato, in modo automatico, il regime giuridico di protezione stabilito dall’art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva 92/34. Detto regime giuridico limita le possibilità di utilizzo e di sfruttamento della parte del Fondo incluso nel SIC Acebuchales.
A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere quanto segue:
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la Commissione, applicando erroneamente i criteri fissati negli allegati I, II e III della direttiva 92/43, ha determinato troppo ampiamente il perimetro del SIC Acebuchales che riguarda il Fondo.
Come dimostrato nella relazione sull’ambiente elaborata dalla consulente ambientale Istmo'94, rispetto agli ha1 795 del Fondo considerato dal SIC Acebuchales, per ha 877 non ricorrono i requisiti ambientali richiesti dalla direttiva 92/43 affinché possano essere inclusi in una zona SIC. L’errata applicazione dei criteri dell’Allegato III della direttiva 92/43 da parte della Commissione ha portato a qualificare come zona SIC una vasta area dei terreni di proprietà della ricorrente sprovvisti di valore ambientale, il che, inoltre, presuppone una violazione dei principi di proporzionalità e di legalità che improntano il diritto comunitario.
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Si è verificata una limitazione ingiustificata e sproporzionata delle facoltà di utilizzo e sfruttamento inerenti al diritto di proprietà delle ricorrente sulle zone del Fondo considerate dal SIC Acebuchales sprovviste di valore ambientale.
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La ricorrente non ha avuto la possibilità di prendere parte al procedimento di dichiarazione del SIC, e nemmeno di conoscerne l’esistenza, prima della pubblicazione della decisione impugnata, il che ha leso il principio che l’interessato deve essere sentito e quello di certezza del diritto.
(1) Decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (GU L 43, pag. 393).
(2) GU L 59, pag. 63.
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