18.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 167/19
Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — UOP/Commissione
(Causa T-198/09)
2009/C 167/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UOP Ltd (Brimsdown, Regno Unito) (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, e O. Geiss, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l’art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (1);
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008 concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo Istituto francese del petrolio (IFP) [C 51/05 (ex NN 84/05)], [notificata con il numero C(2008) 1330], nella parte in cui dichiara l’aiuto, a certe condizioni, compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. La ricorrente è un’impresa concorrente della beneficiaria dell’aiuto di Stato e delle sue controllate, la Axens e la Prosernat.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
In primo luogo, essa fa valere che la Commissione sarebbe incorsa in manifesti errori di fatto e di diritto in violazione dell’art. 87, n. 3, CE e della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996 definendo erroneamente la natura della ricerca e dello sviluppo intrapresi dalla IFP ai sensi dell’allegato I della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996 e determinando in tal modo scorrettamente l’intensità massima ponderata dell’aiuto. La ricorrente fonda tale motivo sulle seguenti ragioni: le attività della Axens e della Prosernat relative ai processi non costituirebbero ricerca e sviluppo e l’intero sviluppo precompetitivo verrebbe svolto dall’IFP; l’IFP svolgerebbe almeno la parte di sviluppo precompetitivo per la tecnologia di processi e i catalizzatori che implica l’uso di impianti pilota nonché la parte di sviluppo precompetitivo che rientra nel suo portafoglio di brevetti.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto in violazione dell’art. 87, n. 3, CE e della disciplina per ricerca e sviluppo del 1996, non tenendo conto degli aiuti al funzionamento concessi alla Axens e alla Prosernat, le controllate della IFP. La ricorrente fonda il motivo su tre censure e adduce che non sarebbero stati tenuti in considerazione i benefici diretti per la Axens risultanti dall’uso continuativo di impianti pilota né i benefici indiretti per la Axens risultanti dagli aiuti alla formazione dell’IFP e dalla cooperazione internazionale nell’ambito della ricerca dell’IFP.
In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto ritenendo che l’aiuto concesso alla IFP e alle sue controllate, la Axens e la Prosernat, abbia un effetto incentivante.
In quarto luogo, essa afferma che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto e di diritto non dando un’adeguata motivazione e/o non considerando pienamente la prova a sua disposizione.
(1) GU 2009 L 53, pag. 13.
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