1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/59
Ricorso presentato il 28 maggio 2009 — Italia/Commissione e EPSO
(Causa T-218/09)
2009/C 180/109
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/91/09 — Assistenti (AST 3) nel settore “Offset”
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Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/92/09 — Assistenti (AST 3) nel settore “Prestampa”
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha impugnato i bandi di concorso sopraccitati, nella misura in cui alcune delle prove che vi sono previste devono svolgersi necessariamente in tedesco, inglese o francese.
A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana fa valere i seguenti motivi:
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la violazione dell’art. 290 CE che attribuisce al Consiglio all’unanimità, la competenza esclusiva a deliberare in materia di regime linguistico degli atti comunitari. Viene precisato a questo riguardo che nel caso qui in esame EPSO si è in pratica sostituito al Consiglio nel dettare il regime linguistico dei due concorsi, imponendo che come seconda lingua e come lingua di svolgimento dei test di ammissione, di due prove scritte su tre e delle prove orali i candidati debbano sceglierne una necessariamente tra l’inglese, il francese, il tedesco, con esclusione di tutte le altre lingue degli Stati membri.
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la violazione degli artt. 12 CE, 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, 1 e 6 reg. 1/58 (1) e 28 statuto dei funzionari. Si sostiene su questo punto che tutte le lingue nazionali degli Stati membri hanno il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro dell’Unione. Pertanto un bando di concorso non può arbitrariamente limitare a sole tre lingue quelle che i candidati possono scegliere come seconda lingua e in cui si volgeranno le comunicazioni e le prove del concorso. Tra l’altro, l’art. 28 dello statuto dei funzionari obbliga questi ultimi a conoscere una seconda lingua comunitaria oltre alla propria lingua nazionale senza attribuire valore privilegiato all’inglese, francese o tedesco.
Infine il ricorrente fa valere anche la violazione dell’art. 253 CE, nonché dell’esigenza dell’affidamento giuridico.
(1) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 34 1959, pag. 650)
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