29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/42
Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Schräder/UAMI — Hansson (Lemon Symphony).
(Causa T-242/09)
2009/C 205/77
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter e W.-A. Schmidt. Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto;
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali in questione: Lemon Symphony
Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: Jørn Hansson
Decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego della dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali per Lemon Symphony ai sensi dell’art. 20, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 2100/94 (1)
Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso: il ricorrente
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
violazione dell’art. 76 del regolamento (CE) n. 2100/94 e di tutti i principi generali riconosciuti nell’ambito delle regole processuali di cui all’art. 81 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso non ha chiarito a sufficienza le circostanze fattuali che dovevano essere esaminate nell’ambito della decisione impugnata;
—
violazione dell’art. 20, n. 1, lett. a) e dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso ha evidentemente errato nel ritenere che il ricorrente non avesse dimostrato che ricorrevano i presupposti di cui all’art. 20 n. 1, lett. a), disconoscendo in tal modo la portata normativa di dette disposizioni;
—
violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe basato la sua decisione su motivi in merito ai quali il ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione prima dell’adozione della decisione stessa;
—
violazione dell’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1239/95 (2), in quanto nel corso dell’udienza non sarebbe stato redatto un verbale corretto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).
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