15.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 193/32
Ricorso proposto il 30 giugno 2009 — Caixa Geral de Depósitos/UAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»)
(Causa T-255/09)
2009/C 193/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: F. de la Rosa e M. Lobato García-Miján, abogados)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 24 marzo 2009 in base all’art. 8, n. 1, lett. b) RMC.
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In subordine, annullare la precedente decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 24 marzo 2009 in base all’art. 7, n. 1, lett. b) RMC.
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Condannare l’UAMI e, eventualmente, l’interveniente, alle spese sostenute per il presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «la Caixa» (domanda di registrazione n.o4 685 145), per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36, 38 e 45.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS SA.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Vari marchi denominativi portoghesi che contengono il prefisso «caixa» (nn. 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 e 342 311), per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36, e marchio denominativo portoghese (n.o357 310) che contiene il termine «caixa», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, e in subordine, dell’art. 7, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento.
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