10.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 244/4
Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commissione
(Causa T-273/09)
2009/C 244/06
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, G. Ernes e A. Pel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione controversa della Commissione europea 12 maggio 2009, allegata al presente ricorso.
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Ingiungere alla Commissione europea di procedere a un'indagine al fine di accertare le violazioni commesse dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA a danno degli artt. 81 CE e 82 CE al fine di:
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annullare alcuni regolamenti che violano gli artt. 81 CE e 82 CE e talune sanzioni inflitte dalla FIGC, dal CONI e dalla UEFA alla Juventus SpA di Torino;
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ingiungere alla FIGC, al CONI, alla UEFA e alla FIFA di procedere al risarcimento per equivalente del danno effettivamente sofferto dall'Associazione a causa della violazione degli artt. 81 CE e 82 CE compiuta dalle dette imprese e associazioni di imprese;
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irrogare ogni idonea sanzione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C (2009) 3916, mediante la quale la Commissione ha respinto, per mancanza di legittimo interesse e di interesse comunitario, la denuncia della ricorrente riguardante presunte infrazioni degli artt. 81 CE e 82 CE commesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Union des associations européennes de football (UEFA) e dalla Féderation Internationale de Football Association (FIFA) in relazione a talune misure disciplinari inflitte alla Juventus Football Club SpA di Torino (in prosieguo: la “Juventus”).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi riguardanti:
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una violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione ad essa incombente, nonché del suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza, dato che la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione alcuni elementi di fatto e di diritto illustrati nella denuncia depositata dalla ricorrente, secondo la quale le decisioni adottate dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA di retrocedere la Juventus nella serie B del campionato di calcio italiano e di vietare a quest'ultima di partecipare alla Champions League violerebbero gli artt. 81 CE e 82 CE;
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una violazione dell'art. 81 CE, dato che le decisioni adottate dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA dovrebbero essere considerate decisioni di associazioni di imprese e non decisioni meramente sportive, aventi l'effetto di restringere la concorrenza nell'intero mercato comune, in quanto esse lederebbero gli interessi dei consumatori di beni e servizi sul mercato del calcio e la struttura concorrenziale del mercato comune a causa del loro impatto sulla Juventus;
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un abuso di posizione dominante da parte della FIGC, del CONI della UEFA e della FIFA in violazione dell'art. 82 CE in quanto esse avrebbero adottato decisioni discriminatorie, sproporzionate e lesive dei diritti della difesa della Juventus.
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