12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/38
Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Deutsche Bahn/UAMI — DSB (IC4)
(Causa T-274/09)
2009/C 220/80
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Bahn (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. E.Haag)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DSB (Copenhagen, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 aprile 2009 e della decisione della Divisione di Opposizione 26 luglio 2007.
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Condanna dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute nel corso del procedimento di opposizione e dinanzi alla Commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: DSB
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IC4» per prodotti della classe 39 (domanda n. 4 255 411)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Il marchio denominativo «ICE» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 41 e 42 (marchio comunitario n. 170 605) e il marchio figurativo tedesco «IC» per servizi delle classi 39 e 42 (n. 1 009 258)
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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