10.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 244/4
Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Kavaklidere-Europe/UAMI — Yakult Honsha (Yakut)
(Causa T-276/09)
2009/C 244/07
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kavaklidere-Europe N.V. (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti I.D. Tygat e J.A. Vercraeye)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Giappone)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 maggio 2009, procedimento R 1396/2008-4;
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dichiarare che è consentito registrare il marchio «Yakut» come marchio comunitario; e
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condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Yakut», per prodotti della classe 33
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio figurativo «Yakult», per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio antecedente «YAKULT», asseritamente rinomato in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio non registrato antecedente «YAKULT», asseritamente protetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione dovessero essere considerati simili e che vi sia un alto grado di somiglianza visiva e fonetica tra i marchi in questione; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio menzionato nell’opposizione, o rechi pregiudizio agli stessi.
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