10.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 244/15
Ricorso proposto l’11 agosto 2009 — Google/UAMI (ANDROID)
(Causa T-316/09)
2009/C 244/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Google, Inc. (Mountain View, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2; e
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condannare il convenuto alle spese.
In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2, nella parte relativa ai prodotti «hardware e software per dispositivi mobili, segnatamente telefoni cellulari, telefoni portatili, telefoni intelligenti e assistenti digitali personali (PDA) portatili»; e
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condannare il convenuto alle spese.
In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2, e rinviare la causa all’UAMI per un ulteriore esame dell’elenco di prodotti «hardware e software per dispositivi mobili, segnatamente telefoni cellulari, telefoni portatili, telefoni intelligenti e assistenti digitali personali (PDA) portatili».
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANDROID» per prodotti della classe 9
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e che pertanto non poteva essere registrato; violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, con riguardo all’applicabilità di detta disposizione, ha errato nel non procedere a un esame della percezione presso il pubblico anglofono.
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