7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/69
Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — RapidEye/Commissione
(Causa T-330/09)
2009/C 267/127
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RapidEye AG (con sede in Brandenburg an der Havel, Germania) (rappresentante: avv. T. Jestaedt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della Commissione risultante dalla comunicazione della medesima 9 giugno 2009, rubricata «Aiuti di stato CP 183/2009 — Germania, RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N416/2002)», nella parte in cui la Commissione non ritiene ammissibile un aiuto in misura pari al 35 % dell’equivalente di sovvenzione lorda e di importo pari a 44 199 321,36 euro, ritenendo inoltre necessaria una nuova notificazione per un aiuto in misura del 30,22 % di importo massimo pari a 37 316 000 euro.
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con decisione 2 ottobre 2002, K(2002) 3570 def., la Commissione autorizzava un aiuto di Stato a favore della società RapidEye AG (aiuto di stato n. 416/2002 — Germania [Brandenburgo], aiuto a favore della RapidEye AG), ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (1), con determinazione dell’intensità massima dell’aiuto e dell’importo massimo dell’aiuto medesimo (in prosieguo: la «decisione della Commissione 2 ottobre 2002»).
Nel presente procedimento la ricorrente impugna la comunicazione della Commissione 9 giugno 2009, D(2009) 569, relativa all’aiuto di Stato CP 183/2009 — Germania RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N 416/2002). Con tale comunicazione le autorità tedesche sono state invitate, in particolare, a rispettare l’intensità massima e l’importo massimo dell’aiuto di cui alla decisione della Commissione 2 ottobre 2002, confermando al tempo stesso che ogni eventuale importo in eccesso versato ai beneficiari sarebbe stato recuperato.
A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 Ce e 88 CE, nonché dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), in quanto, a suo parere, la decisione della Commissione 2 ottobre 2002 autorizzerebbe l’aiuto sino ad un’intensità del 35 %.
In secondo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta sarebbe incorsa in sviamento di potere, in quanto, contrariamente a quanto indicato nella decisione 2 ottobre 2002, non intenderebbe consentire l’aiuto fino ad un’intensità del 35 % in assenza di nuova notificazione.
In terzo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente avrebbe portato a termine l’investimento oggetto dell’aiuto, confidando nella concessione di un aiuto di intensità pari al 35 %.
Inoltre, in subordine, viene lamentata la violazione dell’art. 88, n. 3, CE. La ricorrente deduce, in tale contesto, che, anche qualora la decisione della Commissione del 2 ottobre fosse da interpretare nel senso che essa consenta un’intensità massima dell’aiuto del 30,22 %, l’incremento dell’aiuto ad un’intensità del 35 % costituirebbe solamente una modifica marginale dell’aiuto stesso, che non necessiterebbe di nuova notifica.
In ultimo luogo la ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell’art. 3 del regolamento (CE), n. 800/2008 (3). La ricorrente contesta alla Commissione, al riguardo, di voler insistere sulla necessità di nuova notificazione in caso di incremento dell’aiuto al 35 % della sua intensità massima, senza verificare se l’aiuto medesimo possa godere dell’esenzione di cui all’art. 3 del regolamento n. 800/2008.
(1) GU 1998, C 107, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, punto 3).
Full & Egal Universal Law Academy