7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/72
Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção/Commissione
(Causa T-335/09)
2009/C 267/131
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Póvoa de Varzim, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito 12 giugno 2009, n. 3230905272, e la decisione contenuta nella notifica 3 agosto 2009, che intima al ricorrente di procedere al pagamento di detta nota entro il termine di 15 giorni, unitamente agli interessi di mora, in esecuzione del contratto AH 04/2004, stipulato per la costruzione di un tronco della strada costiera fra Tangeri e Saïda («Projet de la Rocade Méditerranéenne») finanziato dalla Comunità nell’ambito del programma MEDA I;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Gli atti sono impugnabili, in quanto hanno natura decisoria e definitiva ed effetto obbligatorio, e le parti sono legittimate.
Entrambi gli atti sono viziati da:
Incompetenza assoluta: la convenuta non è «Pouvoir adjudicateur (Dono da Obra)», in quanto non vi è alcuna decisione contrattuale che sostiene quanto attuato dalla convenuta. La convenuta non è quindi solo priva di competenza, ma anche di attribuzioni per tale procedimento.
Inosservanza delle forme sostanziali, in particolare dell’obbligo di motivazione: ai termini dell’art. 253 del Trattato, gli atti comunitari devono essere motivati. Conformemente alla giurisprudenza, tale motivazione deve essere esplicita, chiara, coerente e pertinente. Un atto non può essere implicitamente o tacitamente motivato, né può essere formulato in modo oscuro. Non vi può essere contraddizione fra i vari punti della motivazione o fra questi e il dispositivo. Le decisioni impugnate sono prive di qualsiasi motivazione. Inoltre è violata la forma sostanziale dell’indicazione dei mezzi di ricorso.
Violazione delle norme del Trattato, in particolare degli artt. 211-219 del regolamento interno della convenuta e del principio «pacta sunt servanda».
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