7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/76
Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)
(Causa T-349/09)
2009/C 267/136
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: avv.ti C. Hauer e C. Schumacher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)
Conclusioni della ricorrente
—
Riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, relativa al procedimento di cancellazione n. 2025 C (marchio comunitario n. 915 488), in modo che il ricorso presentato dalla Tirol Milch reg.Gen.mbH avverso la decisione della divisione di annullamento 4 agosto 2008 venga respinto, nonché condannare la Tirol Milch reg.Gen.mbH alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
—
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso e rinviare il procedimento per un riesame all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo a colori «Pago» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 915488)
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Tirol Milch reg.Gen.mbH
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario
Motivi dedotti:
—
violazione dell’art. 51 in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto l'uso serio del marchio oggetto del procedimento sarebbe stato erroneamente ritenuto come non dimostrato.
—
violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 e dei diritti fondamentali comunitari, in particolare, del diritto a un equo processo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy