21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/54
Ricorso proposto il 18 settembre 2009 — GDF Suez/Commissione
(Causa T-370/09)
2009/C 282/102
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther e C. Breuvart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare, totalmente o in parte, l’art. 1 della decisione in quanto imputa a GDF Suez la responsabilità di aver violato le disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE partecipando a un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale, e ciò dal 1o gennaio 1980 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all’infrazione commessa in Germania, e dal 10 agosto 2000 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all’infrazione commessa in Francia; di conseguenza, annullare anche l’art. 3 della decisione, là dove ingiunge alla GDF Suez di porre fine alle infrazioni indicate all’art. 1 ovvero a quelle aventi un oggetto o un effetto identico o simile;
—
in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta a GDF Suez all’art. 2 della decisione;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso GDF Suez chiede, in via principale, l’annullamento totale o parziale della decisione della Commissione europea 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 CE (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), concernente un accordo e pratiche concordate nel settore del gas naturale. In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta con detta decisione.
A sostegno della richiesta di annullamento della decisione dedotta in via principale la ricorrente solleva quattro motivi vertenti, rispettivamente, su:
—
una violazione dell’art. 81 CE, delle regole in tema di amministrazione della prova e dell’obbligo di motivazione relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas prima dell’agosto 2000, in ragione:
—
dell’assenza di oggetto e di effetto anticoncorrenziali delle Lettere del 1975 prima dell’agosto 2000;
—
dell’assenza di incidenza sul commercio intracomunitario prima dell’agosto 2000; e
—
dell’assenza di qualunque elemento probatorio nel senso dell’esistenza dell’infrazione allegata tra gennaio 1980 e febbraio 1999;
—
una violazione dell’art. 81 CE, delle regole di amministrazione della prova e dell’obbligo di motivazione relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas dopo agosto 2000, in ragione:
—
dell’assenza di un’infrazione unica e continuata tra il 1o gennaio 1980 e il 30 settembre 2005 e, conseguentemente, della prescrizione delle Lettere del 1975;
—
dell’assenza di una volontà concorde tra le parti nel senso dell’applicazione delle Lettere del 1975 dopo l’agosto 2000;
—
di una valutazione manifestamente errata delle riunioni e degli scambi tra GDF Suez e E.O./E.ON Ruhrgas; e
—
di un vizio di valutazione dell’autonomia comportamentale di GDF Suez in Germania e di E.ON/E.ON Ruhrgas in Francia;
—
un difetto manifesto di elementi probatori relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata diretti a restringere l’utilizzazione in Francia da parte di E.ON/E.ON Ruhrgas del gas trasportato attraverso il gasdotto MEGAL, in ragione:
—
dell’assenza di qualsivoglia infrazione sul mercato francese risultante dalla lettera di «Direktion G»;
—
di un’interpretazione manifestamente errata delle riunioni e degli scambi tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas concernerete la Fracnia;
—
dell’eccezione costituita dal monopolio legale di GDF Suez per l’importazione e la fornitura di gas in Francia prima della liberalizzazione del mercato del gas a gennaio 2003;
—
errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’art. 81 CE relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON. Ruhrgas dopo agosto 2004.
A sostegno della domanda di annullamento dell’ammenda dedotta in via subordinata la ricorrente solleva un unico motivo vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di irretroattività.
A sostegno della domanda di riduzione dell'ammenda in via di ulteriore subordine la ricorrente solleva sei motivi vertenti, rispettivamente:
—
sul fatto che l’infrazione allegata concernerete i mercati del gas in Francia non sarebbe stata sufficientemente dimostrata in diritto e che la decisione impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione sul punto;
—
sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità in quanto un’ammenda identica è stata inflitta a GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas;
—
su una valutazione erronea della durata dell’infrazione;
—
su una valutazione erronea della gravità dell’infrazione;
—
su una valutazione erronea della necessità di applicare un diritto d’ingresso del 15 % a GDF Suez; e
—
su una valutazione erronea delle circostanze attenuanti.
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