21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/56
Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (Emidio Tucci)/UAMI
(Causa T-373/09)
2009/C 282/105
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Rivas Zurdo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009, procedimenti riuniti 770/2008-2 e 826/2008-2, in quanto, accogliendo parzialmente i ricorsi della richiedente e della opponente, oppone diniego alla registrazione del marchio comunitario 3 679 591 per le classi 3, 18, 24, 25 e per «Materiale per pulizia; paglia di ferro», nella classe 21.
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Registrare il marchio comunitario n. 3 679 591«EMIDIO TUCCI» nella sua interezza.
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Condannare alle spese del giudizio le controparti che si oppongano al presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La società ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EMIDIO TUCCI» (richiesta di registrazione n. 3 679 594), con caratteri di scrittura manuale, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1-45.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario figurativo «EMILIO PUCCI» n. 203570 (classi 18 e 24), marchi denominativi italiani n. 769250 (classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33) e n. 274991 (classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34) e marchio figurativo italiano n. 275894 (classi 14, 18, 24 e 25).
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale della opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale dei ricorsi proposti dal richiedente e dall’opponente.
Motivi dedotti: Erronea interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5 del Regolamento n. 207/2009.
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