21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/60
Ricorso proposto il 28 settembre 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEX)
(Causa T-383/09)
2009/C 282/112
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2009, procedimento R 138/2009-1; e
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condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEHAVIOURAL INDEX», per prodotti e servizi delle classi 9 e 36
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente valutato il significato e la sintassi del marchio, nonché la sua idoneità o meno a descrivere in maniera immediata e diretta i prodotti e servizi in questione; in secondo luogo, essa non ha esaminato d’ufficio fatti che dimostrerebbero che il marchio comunitario in questione è descrittivo per il pubblico pertinente, pur avendo correttamente ritenuto che il pubblico pertinente sia specializzato; e in terzo luogo, essa non ha tenuto conto dell’interesse pubblico sottostante a tale impedimento alla registrazione e non si è pronunciata in ordine alla prova dell’esistenza, presso il settore specializzato pertinente, di una ragionevole probabilità che altri operatori economici in quel settore potrebbero in futuro essere intenzionati a servirsi del marchio comunitario de quo.
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