5.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 297/26
Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — NEC Display Solutions Europe/UAMI — Nokia (NaViKey)
(Causa T-393/09)
2009/C 297/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: NEC Display Solutions Europe GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. P. Munzinger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nokia Corp. (Helsinki, Finlandia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 2009, procedimento R 1143/2008-2;
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respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;
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condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, se dovesse intervenire nella presente controversia, alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NaViKey», per prodotti appartenenti alla classe 9
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato «NAVI», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 38; marchio denominativo finlandese registrato «NAVI», per prodotti appartenenti alla classe 9
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha commesso un errore nella determinazione del pubblico rilevante la cui percezione deve essere presa in considerazione; (ii) ha commesso un errore nella valutazione della somiglianza tra i marchi interessati e i prodotti contrassegnati; e (iii) ha omesso di tener conto del fatto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non è legittimata a vietare l’uso di marchi successivi contenenti l’elemento «NAVI», a causa della mancanza o dell’insufficienza di carattere distintivo di esso, e quindi non è legittimata a far valere l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 per ottenere il rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare la propria statuizione secondo cui sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
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