16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/34
Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — La City/UAMI — Bücheler ed Ewert (citydogs)
(Causa T-444/09)
2010/C 11/63
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: La City (La Courneuve, Francia) (rappresentante: avv. S. Bénoliel-Claux)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert (Engelskirchen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 agosto 2009, procedimento R 233/2008-1;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «citydogs», per prodotti delle classi 16, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 692 381)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo francese «CITY», per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25, ove l’opposizione ha ad oggetto la registrazione nelle classi 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
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