30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/57
Ricorso proposto il 7 novembre 2009 — Jiménez Sarmiento/UAMI — Robin e a. (Q)
(Causa T-455/09)
2010/C 24/102
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vicente J. Jiménez Sarmiento (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Ma García-Cabrerizo del Santo, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Michel Robin (Lasnes, Belgio), Daniel Falzone (Waterloo, Belgio), Maxime Monseur (Tamines, Belgio)
Conclusioni del ricorrente
—
dichiarare, in applicazione dell’art. 70 del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, che la scadenza del termine di quattro mesi per presentare la memoria di motivazione a sostegno del ricorso amministrativo all’origine della presente domanda si è verificata il 16 maggio 2009, cosicché la presentazione effettuata il 18 maggio seguente, essendo tale giorno sabato, va ritenuta conforme al diritto;
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in subordine e in caso di mancato accoglimento della precedente domanda da parte del Tribunale, dichiarare che il ricorrente, al momento di calcolare il termine in questione, è incorso in un errore scusabile;
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accolta una qualsiasi fra le richieste precedenti, revocare e annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2009, procedimento R 0312/ 2009-4, dichiarando che la memoria di motivazione a sostegno del ricorso amministrativo di cui trattasi è stata presentata entro i termini e imponendo alla commissione di ricorso dell’UAMI di procedere all’esame nel merito dello stesso.
Motivi e principali argomenti
Richiedenti il marchio comunitario: sigg. Michel Robin, Daniel Falzone e Maxime Monseur.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo costituito dalla lettera Q inclinata e scritta con tratto spesso nella parte inferiore (registrazione numero 4 804 266), per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo spagnolo che contiene l’elemento verbale «quadrata» (n.o 1.770.312), per prodotti della classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione in quanto irricevibile.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile.
Motivi dedotti: Scorrette interpretazione e applicazione dell’art. 70 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, scostamento d una prassi costante seguita dal convenuto, nonché concomitanza di un errore scusabile del ricorrente.
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