13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/40
Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball)
(Causa T-484/09)
2010/C 37/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rory McLoughney (Thurles, Irlanda) (rappresentante: J. M. Stratford-Lysandrides, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ernst Kern (Zahling, Germania)
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1547/2006-4;
—
accogliere l’opposizione alla richiesta di marchio comunitario n. 3 164 779; e
—
in subordine, rinviare l’opposizione al convenuto per una nuova valutazione in base alla sentenza della Corte.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Powerball», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 10, 25 e 28
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio non registrato «POWERBALL», utilizzato nella normale prassi commerciale in Irlanda e nel Regno Unito
Decisione della divisione di opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 3 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 3 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso non ha considerato l’opposizione alla luce dell'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era abilitato ad opporsi al marchio comunitario controverso; violazione degli artt. 8, n. 4 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 8, n. 4 e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e delle regole 50, n. 2 e 52, n. 1 del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha considerato l’opposizione alla luce dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94 ed avrebbe dovuto riconoscere che il ricorrente era titolare dei diritti anteriori e che aveva fatto uso del marchio citato nell’opposizione nella normale prassi commerciale.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy