13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/44
Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 — MEDA Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)
(Causa T-492/09)
2010/C 37/63
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 1386/2007-4, relativa all’opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» avverso la parte europea della registrazione internazionale 845 934«ALLERNIL»;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente l'estensione della tutela: Nycomed GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALLERNIL» per prodotti della classe 5 (registrazione internazionale che designa la Comunità europea n. 845 934)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583«ALLERGODIL» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’oppodizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
—
violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi della normativa sui marchi del rischio di confusione;
—
violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 per difetto di motivazione della decisione impugnata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy