Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – Government of Gibraltar / Commissione
(causa T‑176/09)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2009/95/CE – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Inclusione nel sito di importanza comunitaria denominato “Estrecho Oriental” di una zona di acque territoriali di Gibilterra e di una zona d’alto mare – Annullamento parziale – Indissociabilità – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizioni di una decisione della Commissione che estendono la superficie di un sito d’importanza comunitaria – Annullamento che comporta una modifica della sostanza della decisione – Irricevibilità (Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisione della Commissione 2009/95) (v. punti 34, 37-42)
2. Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Ricorso irricevibile – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Irrilevanza ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso (v. punti 47-49)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2009, L 43, pag. 393), nella parte in cui estende il sito denominato «Estrecho oriental» (ES6120032) alle acque territoriali di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) e ad una zona d’alto mare.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Il Governo di Gibilterra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
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