Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 novembre 2010 – RWE Transgas / Commissione
(causa T‑381/09)
«Ricorso di annullamento – Mercato interno del gas naturale – Art. 22 della direttiva 2003/55/CE – Lettera della Commissione con cui si chiede ad un’autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera inviata dalla Commissione ad un’autorità di regolamentazione nell’ambito della procedura prevista all’art. 22, n. 4, della direttiva 2003/55 – Esclusione (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, n. 4) (v. punti 37‑47, 52)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell’art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La RWE Transgas a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.
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