10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Cause promosse dal Bureau national interprofessionnel du Cognac
(Cause riunite C-4/10 e C-27/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 110/2008 - Indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Applicazione nel tempo - Marchio incorporante un’indicazione geografica - Utilizzazione che genera una situazione idonea a ledere l’indicazione geografica - Diniego di registrazione o nullità di un marchio siffatto - Applicabilità diretta di un regolamento)
2011/C 269/13
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Causa promossa dal Bureau national interprofessionnel du Cognac
con l’intervento di: Gust. Ranin Oy
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) nonché degli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16) — Rapporto tra i marchi e le indicazioni geografiche protette — Registrazione di un marchio figurativo che contiene segnatamente l’indicazione geografica «Cognac» per bevande spiritose che non adempiono i requisiti previsti per l’uso di tale indicazione geografica
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore del medesimo.
2)
Gli artt. 23 e 16 del regolamento n. 110/2008 devono essere interpretati nel senso che:
—
sul fondamento dell’art. 23, n. 1, di tale regolamento, le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all’art. 16 del medesimo regolamento;
—
una situazione come quella contemplata nella seconda questione pregiudiziale, cioè quella della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008, fatta salva l’eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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